Petizione online Politica ContattoMappa del sitoDeutschFrançaisItaliano
Statuten der AUNS









L'ASNI

Statuto

I. Nome e sede
II. Obiettivi e compiti
III. Attività
IV. Membri
V. Organi
VI. Finanze

I. Nome e sede
Art. 1

Sotto il nome di

Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS)
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI)

è stata creata, in sostituzione del Comitato d’opposizione all’adesione
della Svizzera all’ONU, un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti
del Codice civile svizzero. La sede dell’ASNI si trova presso il segretariato
centrale.

II. Obiettivi e compiti
Art. 2

L’ASNI ha in particolare gli obiettivi e i compiti seguenti:
a) controllo della politica estera della Confederazione e informazione dei membri e del pubblico sui problemi e sulla prolematica della politica estera svizzera
b) impegno per la salvaguardia dell’indipendenza, della neutralità e della sicurezza della Confederazione svizzera
c) lotta per una politica estera federale, che rispetti la neutralità integrale e tradizionale, atta a garantire l’indipendenza la sicurezza del Paese
d) prevenzione di ogni sorta di attivismo in materia di politica estera e di assunzione di impegni internazionali inutili

III. Attività

Art. 3

L’ASNI può adottare tutti i provvedimenti adeguati per il raggiungimentodei suoi obiettivi e per l’adempimento dei suoi compiti. In particolare può:
a) prendere posizione e adottare risoluzioni
b) organizzare o sostenere campagne politiche di referendum o d’iniziative 3
c) eseguire campagne pubblicitarie
d) diffondere servizi stampa e bollettini informativi
e) pubblicare stampati
f) organizzare assemblee e manifestazioni

IV. Membri

Art. 4

L’ASNI si compone di persone fisiche e giuridiche in qualità di membri ordinari nonché di sostenitori e simpatizzanti.

Art. 5

Si diventa membro al momento del rilascio della dichiarazione d’ammissione. Il titolo prende fine con il decesso, rispettivamente con la dissoluzione della persona morale, con la dichiarazione di dimissione per la fine dell’anno civile oppure con una decisione di espulsione.

V. Organi

Art. 6

Gli organi dell’ASNI sono
a) l’Assemblea generale
b) il Comitato direttivo
c) il presidente
d) il segretariato centrale
e) l’organo di controllo

A. Assemblea generale e consultazione dei membri

Art. 7

L’Assemblea generale si compone di membri individuali e di membri collettivi. I sostenitori e i simpatizzanti hanno accesso a tutte le Assemblee generali con voto consultivo.

Art. 8

Le Assemblee generali sono convocate con decisione del Comitato direttivo. L’Assemblea generale ha luogo una volta all’anno per prendere le decisioni statutarie.

Art. 9

In casi eccezionali, in seguito a una decisione presa dalla base, si possono sottoporre ai membri per iscritto determinate questioni.

Art. 10

Ogni membro ha diritto a un voto in occasione delle Assemblee generali e delle consultazioni della base. È ammessa la sostituzione da parte di un membro della famiglia. I membri collettivi hanno diritto di voto in proporzione all’importo del loro contributo annuale rispetto alla quota annuale del membro individuale, al massimo, però, a 5 voti. I sostenitori e i simpatizzanti non hanno diritto di voto. Le proposte dei membri all’attenzione dell’Assemblea ordinaria dei membri devono essere inoltrate al Comitato direttivo per il trattamento e la messa in agenda al più tardi con 2 mesi di anticipo.

Art. 11

Per le elezioni e le votazioni si richiede la maggioranza semplice. La maggioranza dei due terzi dei membri presenti è necessaria per la modifica degli statuti nonché per la dissoluzione dell’ASNI.

Art. 12

L’Assemblea generale è autorizzata a prendere le seguenti decisioni:
a) nomina e revoca del Comitato direttivo, del presidente e dei vicepresidenti
b) nomina dell’organo di controllo
c) approvazione del rapporto annuale e discussione dell’attività generale
e degli obiettivi essenziali della politica dell’ASNI
d) approvazione del consuntivo e del preventivo, fissazione della quota annuale
e) adozione di risoluzioni e altre prese di posizione
f) modifica degli statuti
g) dissoluzione dell’ASNI

B. Il Comitato direttivo

Art. 13

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, da tre vicepresidenti e da altri 25 membri. Il mandato dura tre anni. È possibile la rielezione. Nella composizione del Comitato direttivo si deve auspicare una grande molteplicità di partiti politici; sono bene accetti anche membri apartitici. Si deve anche tenere conto di un’equa rappresentanza delle diverse regioni, delle categorie di età e di ambedue i sessi.

Art. 14

Queste le decisioni di competenza del Comitato direttivo:
a) determinazione dell’attività e decisioni in merito ad azioni e prese diposizione dell’ASNI
b) destinazione e uso dei mezzi finanziari secondo i limiti del preventivo e, in caso di azioni speciali, secondo i bisogni
c) presentazione di un rapporto all’attenzione dell’Assemblea generale sull’attività, le azioni e le prese di posizione dell’ASNI
d) approvazione del consuntivo e del preventivo all’attenzione dell’Assemblea generale
e) amministrazione della sostanza
f) firma di contratti e assunzione di collaboratori
g) designazione del segretario generale
h) convocazione delle Assemblee generali e allestimento dell’ordine del giorno
i) esecuzione di consultazioni sulla base e la determinazione delle domande da porre
j) espulsioni di membri
k) decisioni riguardo a tutte le questioni che rientrano nelle competenze di altri organi

Art. 15

Il Comitato direttivo si riunisce dopo la convocazione del presidente e, in caso di impedimento, di uno dei tre vicepresidenti, nonché su richiesta di 5 membri, previa indicazione, in questo caso, dell’ordine del giorno. Il Comitato direttivo può sbrigare l’una o l’altra faccenda per iscritto oppure darne incarico al presidente o al segretario centrale. Se il Comitato direttivo prende una decisione particolarmente urgente in merito a una questione che rientra nelle competenze dell’Assemblea generale, dovrà informare quest’ultima appena possibile.

C. Il presidente

Art. 16

Il presidente sorveglia l’attività del segretariato centrale. In caso d’urgenza, prende le necessarie decisioni che rientrano nella competenza del Comitato direttivo. In tal caso, informa quest’ultimo alla prossima occasione.

D. Il segretariato centrale

Art. 17

L’esecuzione dei compiti dell’ASNI è affidata a un segretariato centrale. Il Comitato direttivo designa il segretario centrale tra i suoi membri o anche all’infuori di essi. Il segretariato centrale può anche essere affidato a un’organizzazione, indipendentemente dal fatto che essa faccia parte o meno dell’ASNI.

E. L’organo di controllo

Art. 18

Il controllo dei conti è affidato a un revisore scelto tra i membri dell’associazionen oppure a una società fiduciaria. La durata dell’incarico è di tre anni. L’organo di controllo può essere rieletto.

VI. Finanze

Art. 19

Le finanze dell’ASNI sono costituite dalle seguenti entrate:
a) quote dei membri individuali
b) contributi dei membri collettivi
c) contributi dei sostenitori
d) contributi dei simpatizzanti
e) altri contributi
f) interessi

Per gli impegni dell’ASNI risponde unicamente il patrimonio dell’associazione.

I presenti statuti sono stati adottati dall’Assemblea costitutiva del 19 giugno 1986 e modificati dall’Assemblea generale del 16 giugno 1987 e del 6 maggio 2006.

Il presidente:
Dott. Pirmin Schwander, consigliere nazionale, Lachen SZ

I vicepresidenti:
Luzi Stamm, consigliere nazionale, Baden AG
Rudolf Syz, Liestal BL
Jean-Dominique Cipolla, Martigny VS